Associazione PE. C. A.

PERSONA - CITTA' - AMBIENTE / SEDE CORMANO (MI)

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Scopo - Durata.

Art. 1 - Viene costituita per la tutela e la valorizzazione della Persona / del Territorio / Ambiente, dell' Ordine / Sicurezza e delle Attività / Redditi " L' ASSOCIAZIONE PE. C. A. - PERSONA - CITTA' - AMBIENTE - ai sensi del Codice Civile l'associazione sarà di volontariato, non lucrativa, di utilità sociale, di interesse Nazionale, indipendente ed apartitica. "ORGANIZZARSI IN GRUPPO PER DARE RISPOSTE ALLE ESIGENZE DI OGNUNO".

Art.2 - L'Associazione avrà durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata o sciolta con delibera approvata dai 2/3 degli associati.

Art. 3 - L'Associazione ha sede a Cormano (MI); con delibera dei 2/3 degli associati può istituire Sedi secondarie o Delegazioni in tutto il territorio Nazionale ed Estero.

Art. 4 - Il fine principale dell'Associazione è: Tutela, difesa e valorizzazione della persona e del territorio nel rispetto della legalità e moralità. Il tutto attraverso: a) - il miglioramento della qualità della vita salvaguardando diritti, dignità, valori, sani e primari interessi dell'individuo, della famiglia e della comunità; b) - la salvaguardia del territorio urbano, dell'ambiente, dei servizi, della sicurezza e di un'assistenza sanitaria completa ed adeguata; c) - la qualità del mondo del lavoro per ottenere una sana e vitale attività lavorativa, la gestione del reddito e relativi obblighi tributari, la tutela del Consumatore, il tutto nel rispetto delle persone e delle leggi. Il suddetto fine si realizza attraverso una sincronizzazione dei tre punti. Precisamente: recepire — individuare — stimolare - promuovere - confrontare - gestire.
In presenza di requisiti, il C.D. è autorizzato a richiedere il riconoscimento ONLUS.

Art. 5 - Per il raggiungimento degli scopi statutari e la realizzazione di quanto riportato nell'art. 4 del presente statuto, l'Associazione si avvale della collaborazione degli associati, cittadini e professionisti volontari. L'organizzazione dell'operatività avviene attraverso tre settori autonomi, ma collegati fra loro.

Art. 6 - Ogni settore sarà gestito e coordinato da un Responsabile, nominato dal C.D., il quale si avvale della collaborazione di n. 2 consiglieri di settore e sarà in stretto contatto con il Presidente dell'associazione.

Art. 7 - Per il conseguimento del fine statutario, l'Associazione può compiere in Italia e All'Estero tutte le operazioni e servizi amministrativi, tecnici, sociali, commerciali, legali, mobiliari ed immobiliari ritenuti, dall'organo amm.vo, necessarie od utili per raggiungere l'oggetto sociale. L'Associazione potrà creare un SITO, aprire " SPORTELLI DI ASCOLTO " ed altre iniziative di collegamento con i cittadini al fine di conoscere meglio i problemi dei singoli e delle comunità e farle proprie per la soluzione degli stessi. L'Associazione potrà essere identificabile e raggiungibile anche attraverso una linea telefonica specifica "PARLIAMONE" e FACEBOOK. Il logo dell'Ass.ne riporta: "una casa - una persona - un'albero con prato e la sigla PE.C.A., il tutto racchiuso da un cerchio rotondo con scritta" Categoria dei soci.

Art. 8 - Possono essere SOCI tutti i maggiorenni che, su richiesta vengono accettati dal C.D. Essi sono tenuti al rispetto e osservanza del presente Statuto e delibere e al pagamento della quota sociale.

Art. 9 - L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci: - Onorari - Benemeriti - Ordinari; a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze inerenti ai fini statutari e in particolare coloro che hanno ricoperto per una lunga durata cariche in seno al C.D.. Sono nominati dall'Assemblea. b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito in vari modi all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal C.D. con validità massima di 3 anni. c) Sono soci ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata dal C. D..

Costituzione, Sospensione, Variazione e Scioglimento del rapporto Sociale.

Art. 10 - Per essere ammessi a far parte dell'associazione, gli aspiranti debbono: essere di specchiata moralità ed accettare incondizionatamente il presente Statuto ed eventuali regolamenti e direttive del C.D.

Art. 11 - Chiunque desideri essere ammesso nella Associazione deve farne domanda scritta al C.D..

Art. 12 - L'elenco dei soci dovrà essere esposto nella Sede Sociale dove tutti possano prenderne visione.

Art. 13 - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il socio che non osservi lo statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dal C. D., si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoce, con il suo comportamento, al buon nome dell'Ass.ne, può essere sospeso da socio per la durata di sei mesi. Il socio può ricorrere al C. dei P..

Art. 15 - Il rapporto sociali si estingue: con la morte, le dimissioni, la radiazione o espulsione.

Art. 16 - I soci che vorranno dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni senza rimborso quote pagate.

Art. 17 - il Socio che resti arretrato col pagamento delle quote scadute per un periodo superiore a 6 mesi, non regolarizza entro 30 gg dal sollecito di pagamento fattogli dal Presidente, è radiato per morosità Diritti e Doveri dei Soci.

Art. 18 - 1 soci ordinari, benemeriti e. onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne gli indirizzi mediante proposte e voto espresso in assemblea.

Art. 19 - Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima ai suoi diritti statutari.

Art. 20 - IL SOCIO DEVE: a) - mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Ass.ne e fuori di essa; b) - versare le quote Sociali; si. j astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 21 - Le quote sociali, i pagamento e relative modalità verranno fissate di anno in anno.

Art. 22 - Tutte le cariche sono conferite a titolo gratuito, solo il rimborso delle spese sostenute per l'Ass.ne.

Art. 23 - SONO ORGANI ORDINARI DELL'ASSOCIAZIONE; - L'assemblea dei soci; - Il Presidente dell'Associazione; - Il C. D.; - 11 C. dei S. R. o R. C.; - Il Collegio dei Probiviri; E' organo straordinario dell'Associazione: Il Commissario Straordinario. - Assemblea dei Soci.

Art. 24 - L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria: - ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla fine di ogni annata associativa per l'approvazione del rendiconto presentato dal C.D., - quando il C.D., con maggioranza assoluta, ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali importanti di O. e S. Amm.ne. - quando il C.D. sia dimissionario; - quando almeno 1/3 dei soci ne richieda la convocazione al C.D. specificando gli argomenti da porre all'O. del G.

Art. 25 - La convocazione dei soci per le assemblee O. e S. sarà fatta, almeno 8 gg prima, per lettera o e-mail ed affisse in sede. Qualora il C.D. non provvederà alla convocazione, con un O. del G., trascorsi 30 gg, la convocazione per l'approvazione del bil. e programmazione potrà essere indetta dal C. dei S. R. o R. C. In caso di dimissioni del C.D., l'assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 30 gg a cura dello stesso C.D. dimissionario o, in difetto, dagli organi sopra specificati.

Art. 26 - Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento quote.

Art. 27 - L'assemblea ordinaria annuale ha per oggetto: - la discussione e determinazioni sulla relazione tecnico-operativa ed amministrativa del C.D.; -la discussione e determinazioni sul preventivo e consuntivo, - Elezioni delle cariche sociali, alla loro scadenza; -la discussione su altri argomenti posto all'O. del G.. E' facoltà dei Soci, richiedere ed ottenere la inclusione di argomenti all' 0. del G..

Art. 28 - L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci (massimo DUE deleghe).

Art. 29 - L'assemblea viene aperta e coordinata dal Presidente o da chi ne fa le veci, e viene verbalizzata dal segretario nominato dall'assemblea, i quali sottoscrivono il verbale riportato nell'apposito registro.

Art. 30 - Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza semplice - eccezione per: - deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento del l 'Associazione e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

Art. 31 - Le votazioni dell'assemblea avverranno, per alzata di mano o con voto segreto, ad insindacabile scelta del Presidente; su richiesta dell'assemblea il Presidente dovrà indire votazione segreta.

Art. 32 - L'elezione delle cariche sociali (C.D. - C. dei S. R. o R.C. - C. dei P,), in caso di necessità, sarà preceduta dalla nomina di una commissione elettorale, la quale provvederà indire le elezioni entro 30 gg.. Presidente dell' Associazione.

Art. 33 - Il presidente dell'Associazione eletto in seno al C. D., rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il C.D., ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il consuntivo annuale da presentare ai soci, vista di regola la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee. E' investito di tutti i poteri Ord. delPAss.ne. In caso di sua assenza, sostituito dal Vice o C. A.. Consiglio Direttivo.

Art. 34 - L'associazione è diretta ed amministrata da un C. D. composto da un minimo di TRE ed un massimo di CINQUE consiglieri, eletti a norma degli art. 24, 27 e 32 del presente statuto. Fanno parte di diritto del C.D. i Responsabili dei settori. Il C.D. resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge al suo interno: - Il Presidente; - Uno Vice presidenti; - Un segretario; - Un cassiere.

Art. 35 - La Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, segretario e Rappresentanti dei settori, metterà in atto le decisioni del C.D., potrà compiere atti di ordinaria amministrazione, e in eccezionali casi di comprovata urgenza, delibererà coi poteri del C.D., decisioni da sottoporre alla ratifica del C.D. entro 15 gg..

Art. 36 - Al C.D. sono attribuite tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e devolute le attribuzioni inerenti: - funzionamento tecnico amministrativo ed organizzativo dell' Associazione; - facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per la conclusione degli iter delle pratiche con le realtà interne ed esterne; - procedere al pagamento e riscossione dei debiti e crediti; - delibera eventuali rimborsi spese soci ed attivisti esterni; - nominare i Responsabili dei settori; - procede, su proposta del Responsabile di Settore, alla nomina degli esperti delle singole iniziative fissandone gli eventuali emolumenti o rimborsi spettanti; - redige i regolamenti operativi e disciplinari; - compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione, presso Enti Pubblici, Fondazioni, Privati, di eventuali fondi necessari al funzionamento dell' Associazione.

Art. 37 - 11 C.D. si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di 1/3 dei componenti. Le adunanze del C.D. saranno valide se presenti 2/3 dei componenti deliberativi. 11 Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre riunioni consecutive, dovrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.

Art. 38 - 11 C.D. ha facoltà di accogliere nel proprio interno un rappresentante di Ente, Fondazione o Privato Sponsor delle attività, con voto consultivo.

Art. 39 - Nel caso di dimissioni del C.D., durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo C.D., o C. S., il C.D. resta in carica per il disbrigo degli affari di O. Amm.ne. Si consideri dimissionario l'intero C.D. qualora siano dimissionari la metà più uno dei consiglieri con voto deliberativo.

Art. 40 - Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri soci, trasmette gli inviti per le assemblee ed adunanze, provvede ai rapporti tra l'Ass.ne e gli Enti, tiene aggiornato lo schedario.

Art. 41 - Il Cassiere tiene aggiornata la contabilità e dovrà renderne conto al P.- al C.D.- ai S. R.. Collegio dei Sindaci Revisori - Collegio dei Probiviri - Commissario Straordinario.

Art. 42 - L'Assemblea ordinaria nomina il C. dei S.R. o R.C. che durano in carica un triennio, rieleggibili. Il C. dei S. R. è composto da tre membri, anche non soci, effettivi e due supplenti. Alla nomina del C. dei S. R. e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria, l'Associazione nomini per il controllo contabile UN Revisore Contabile. I Sindaci o Revisore debbono controllare i libri sociali, il prev.vo e con.vo annuale con una relazione illustrativa. I S.o R. possono partecipare al C.D. senza voto.

Art. 43 - L'Assemblea O. nomina il C. dei P., di tre membri rieleggibili, dura in carica tre anni.11 C. dei P. ha la funzione di riesame in seconda istanza, su ricorso dei soci, in materia di disciplina. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 gg dalla comunicazione; le deliberazione del C.dei P. entro 30 gg.

Art. 44 - Impossibilitata a nominare un nuovo C.D. l'assemblea può nominare un C. S. che può essere scelto anche tra i non soci. IL Commissario avrà i poteri del C.D., dura SEI mesi e convoca l'assemblea per il nuovo C.D.; alla scadenza deve redigere una relazione e il rendiconto di periodo commissariale. Bilancio di previsione e consuntivo annuale.

Art. 45- La gestione Sociale inizia il primo 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, per il primo anno inizia con la registrazione dell'atto costitutivo. IL C.D., ogni anno, presenterà, all'assemblea dei soci per l'approvazione, il bilancio annuale entro il trenta aprile di ogni anno con relazione del C. dei S. R. o R.C.; il bilancio verrà messo a disposizione dei soci 8 gg prima delle relative approvazioni, Rapporti tra Associazione ed esterni

Art. 46 - 11 C.D. emana un regolamento interno a cui tutti, soci, simpatizzanti ed collaboratori, devono attenersi e rispettare insieme alle norme delle varie leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 47 - Ai soci e collaboratori professionali che si rendono colpevoli di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal C.D. le seguenti sanzioni: - richiamo scritto: - sospensione sulla base della gravità del fatto; - addebito del danno arrecato e quantificato dal C.D., - espulsione e/o revoca dell'incarico per gravi fatti. Contro le decisioni del C.D. in materia disciplinare è ammesso ricorso al C. dei P.

Art. 48 - Il rapporto con i professionisti, tecnici ed operatori volontari interni ed esterni, in presenza di singoli incarichi progettuali, realizzativi e di consulenza, dovrà essere disciplinato dal C. D.. Disposizioni generali - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 49 - Nel caso di scioglimento dell'Ass.ne, nel rispetto del presente statuto, viene nominata una commissione di liquidatori di 3 membri soci. Eventuali beni verranno destinati ad Ass.ni con stesso fine.

Art. 50 - Le norme del presente statuto sono integrate dai regolamenti predisposti dal C. D.. Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi Regionali in materia e alle varie norme vigenti in materia sia Nazionali che Internazionali.


Con l'arrivo dell'Associazione PE.C.A. cittadini più tutelati